Il Tribunale di Rimini ha confermato la revoca del patrocinio a spese dello Stato concesso a un 31enne albanese, imputato in un procedimento per reati legati agli stupefacenti. L’uomo, già condannato in primo grado e attualmente coinvolto nel giudizio davanti alla Corte d’Appello, nel 2020 aveva dichiarato di non avere risorse economiche sufficienti per sostenere i costi della difesa.
All’epoca il suo reddito dichiarato era inferiore alla soglia di circa 11.500 euro prevista per l’accesso al beneficio. Successivi accertamenti hanno però portato il Tribunale a ritenere che la situazione economica reale fosse molto diversa da quella indicata nella richiesta. Per questo il patrocinio gratuito è stato sospeso e poi revocato.
Le immagini trovate nel cellulare
Secondo quanto ricostruito nella motivazione, a insospettire gli inquirenti sono stati alcuni selfie recuperati dal telefono dell’imputato. Le immagini, ritenute scattate nella sua abitazione, mostravano diverse migliaia di euro in contanti, involucri di cocaina e un tenore di vita incompatibile con la condizione di indigente dichiarata per ottenere il beneficio.
Nel materiale esaminato comparivano inoltre riferimenti a presunti rapporti con una rete di spaccio di alto livello, oltre a elementi che lasciavano ipotizzare un ruolo subordinato all’interno dell’organizzazione. Gli scatti documentavano anche cene a base di ostriche e champagne, serate in discoteca, frequentazioni quotidiane di bar, la disponibilità di un’auto e di due telefoni cellulari, il pagamento dell’affitto e un soggiorno estivo in albergo.
Il ricorso respinto
Il 31enne ha presentato ricorso contro la decisione, sostenendo quindi la propria ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Nei giorni scorsi, però, la giudice Gloria Verzella, della sezione unica civile del Tribunale riminese, ha rigettato l’impugnazione.
La decisione si fonda sul quadro emerso dai controlli e dalla documentazione acquisita nel procedimento. Per il giudice, gli elementi raccolti hanno evidenziato disponibilità economiche e abitudini di spesa non compatibili con il reddito dichiarato. L’avvocato, inizialmente coperto dal beneficio, non potrà quindi più essere pagato dallo Stato attraverso il patrocinio gratuito.